Genny Manfredi

Quando l’Ufficiale giudiziario si presenterà a casa sua, potrà eccepire che essendo errato l’indirizzo a cui sono stati notificati l’ingiunzione di pagamento e il precetto, il debitore non ha potuto adempiere come avrebbe fatto se avesse saputo dell’obbligo incombente.

Si tratta, tuttavia, solo di un tentativo: sia perchè l’Ufficiale giudiziario potrebbe risponderle che essendo stato gli atti notificati a sua madre, essi erano comunque pervenuti nella sfera della sua conoscibilità; sia perchè il pubblico ufficiale, una volta constatato che il soggetto è proprio il debitore esecutato e in quel luogo domicilia, può (deve) procedere al pignoramento. L’opposizione agli atti esecutivi, eventualmente, andrebbe poi esperita innanzi al giudice dell’esecuzione con il supporto di un avvocato, ma si tradurrebbe solo in una perdita di tempo per il creditore ed in ulteriori costi per lei.

Per quanto attiene al pignoramento presso la residenza dei suoi genitori, invece, essi possono legittimamente impedire l’accesso all’Ufficiale giudiziario dal momento che, con documentazione alla mano, risulta che il debitore non risiede nè domicilia presso di loro.

E’ bene ricordare, infine, che l’atto di precetto, cui non segue il pagamento del dovuto da parte del debitore, può essere utilizzato anche per il pignoramento del conto corrente e/o dello stipendio.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.