Giorgio Valli

A beneficio dei lettori riportiamo che, ai fini della determinazione dell’aliquota agevolata relativa all’imposta di registro ed all’imposta sul valore aggiunto da applicare alle unita’ abitative non di lusso acquistate dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia, non e’ richiesta la condizione della residenza nel comune ove sorge l’unita’ abitativa.

Le agevolazioni fiscali “prima casa”, inoltre, sono sempre concesse al personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia, in riferimento ai mutui ipotecari per l’acquisto o la costruzione di un immobile costituente unica abitazione di proprieta’, prescindendo dal requisito della dimora abituale.

Purtroppo non siamo riusciti ad individuare un precedente di giurisprudenza relativo al caso specifico da lei riportato: d’altra parte l’Agenzia delle entrate non pò accogliere un ricorso in autotutela laddove dagli atti di trasferimento della proprietà non emerga la sua appartenenza alle forze armate e dunque il requisito in base al quale l’acquirente risulti esentato dall’obbligo di trasferire la residenza nel Comune ove è situato l’immobile entro diciotto mesi dall’acquisto.

Temo che l’unica strada da seguire sia quella, peraltro consigliata dalla stessa ADE, del ricorso alla Commissione Tributaria della provincia in cui è situato l’immobile oggetto del contenzioso.


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