Marzia Ciunfrini

L’articolo 164-bis del codice di procedura civile, sull’infruttuosità del’espropriazione forzata, è stato introdotto dalla legge 162/14 (art. 19) e dispone che quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo.

Purtroppo, la norma è applicabile solo ai processi esecutivi avviati dopo l’11 novembre 2014 e non a quelli già in essere a tale data e, pertanto, non può essere invocata in fasi della procedura che si riferiscono comunque ad azioni esecutive avviate prima dell’entrata in vigore della legge che l’ha introdotta.


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