A nostro avviso bisognerebbe prima accertare, con accesso agli atti se, entro il mese di febbraio 2005, non sia stato notificato al debitore (anche per compiuta giacenza) un avviso di accertamento da parte del Ministero della Giustizia (o dall’Agenzia delle entrate) inerente la pretesa, poi portata in cartella esattoriale gravata di interessi e aggio.
Infatti, la notifica dell’invito al pagamento (articolo 212 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) costituisce atto idoneo ad interrompere la prescrizione del credito in quanto atto di costituzione in mora del debitore e comunque atto che esprime in modo inequivocabile la volonta’ di far valere il diritto dell’Erario alla riscossione di somme dovute. Solo qualora il debitore non adempia si procede all’iscrizione a ruolo ed al successivo affidamento della riscossione del credito ad Equitalia.
In ogni caso va individuata come data da cui decorre la prescrizione decennale quella in cui la sentenza, civile o penale, è divenuta irrevocabile o, comunque,la data in cui il provvedimento conclusivo del processo è divenuto definitivo.
Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.