Genny Manfredi

il legislatore statale, pur attribuendo alle regioni ad autonomia ordinaria il gettito della tassa automobilistica unitamente ad un limitato potere di variazione dell’importo originariamente stabilito, nonché l’attività amministrativa relativa alla riscossione ed al recupero della tassa stessa, non ha tuttavia fino ad ora sostanzialmente mutato gli altri elementi costitutivi della disciplina del tributo.

In questo quadro normativo quindi la tassa automobilistica non può oggi definirsi come “tributo proprio della regione”, dal momento che la tassa stessa è stata “attribuita” alle regioni, ma non “istituita” dalle regioni.

Si deve quindi ribadire che, allo stato della vigente legislazione, la disciplina delle tasse automobilistiche rientra nell’ambito della competenza esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali. Pertanto, la norma regionale impugnata [allungamento dei termini di decadenza del potere di riscossione da tre a cinque anni – ndr] che modifica la decorrenza dei termini fissati dalla legislazione statale per il recupero delle tasse automobilistiche, incidendo su un profilo che attiene alla certezza del rapporto tra cittadino e amministrazione finanziaria, viola la indicata competenza esclusiva dello Stato.

Il passo riportato è stralciato dalla sentenza numero 311 del 2 ottobre 2003 della Consulta, e da allora, nulla è cambiato nel quadro normativo cui in essa si fa riferimento.

Ma, allora, perchè alcune Regioni (Emilia Romagna, Piemonte ecc.) continuano imperterrite ad applicare la prescrizione quinquennale, che, essendo illegittima, può essere impugnata nelle sedi competenti (CTP)?

La ragione è semplice e frustrante per il cittadino: gli enti locali hanno bisogno di far cassa senza troppi riguardi per le tutele costituzionali previste.

In soldoni, nel momento in cui lei decidesse di presentare ricorso, fra contributo unificato, tempo speso fra gli uffici, costi per l’assistenza legale, ed il rischio di dover proseguire nei gradi di giudizio fino in Cassazione (già, perché molte Commissioni Provinciali e Regionali continuano a ritenere legittime le leggi regionali che portano i termini di decadenza del potere di riscossione della tassa automobilistica da tre a cinque anni), spenderà molto più dell’importo preteso in cartella esattoriale.

Tuttavia se, per puro principio, decidesse di procedere con il ricorso, effettui sempre un accesso agli atti presso gli uffici regionali preposti alla riscossione del bollo auto per verificare, con certezza, l’assenza di notifiche di atti di accertamento perfezionati anche per compiuta giacenza.


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