Piero Ciottoli

Per quanto la riguarda, c’è stato evidentemente un vizio di notifica del decreto ingiuntivo che è stato consegnato al vecchio indirizzo e non a quello attuale. E, dunque, è come se l’atto non le fosse stato mai notificato.

In ogni caso, il termine di otto giorni per presentare opposizione al decreto esecutivo viola qualsiasi norma, anche comunitaria, dal momento che in tale breve lasso di tempo il destinatario dell’atto dovrebbe trovarsi un avvocato (necessariamente croato), sottoscrivere un mandato legale e sostenere ingenti spese. E questo indipendentemente dal fatto che lei abbia riconosciuto l’omesso versamento del dovuto.

La normativa che regola le controversie transfrontaliere civili nell’Unione europea prevede che il giudice, su istanza del creditore, emetta, se ne ricorrono i presupposti, l’ingiunzione di pagamento concedendo al debitore un termine di 30 giorni per l’opposizione.

Per questo motivo, l’eventuale azione esecutiva (pignoramento presso terzi di stipendi, pensioni e conto corrente) potrà essere proficuamente opposta, oltre che vizi inerenti i termini di opposizione all’atto da cui essa origina, anche per vizio di notifica.

Potrà chiedere l’annullamento del titolo esecutivo al giudice delle esecuzioni del tribunale italiano territorialmente competente in cui lei risiede.

Il suggerimento, dunque, e’ quello di non pagare, per ora, ed attendere lo sviluppo degli eventi, rimandando qualsiasi decisione alla fase, eventuale, di opposizione all’esecuzione.


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