Paolo Rastelli

Probabilmente non ho ben compreso la sua situazione: se l’immobile di proprietà non è un’abitazione di lusso, se è l’unico che lei possiede e se in esso vi risiede lei, o il coniuge separato con i figli in forza di provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare conseguente a separazione personale, non vedo possibilità di espropriazione (pignoramento e vendita all’asta) da parte di Equitalia.

Peraltro, la stessa Equitalia non ha ritenuto utile cautelare l’erario con una nuova iscrizione ipotecaria, atteso che sull’immobile insiste già un’ipoteca di primo grado a garanzia del mutuo erogato dalla banca.

Questo le potrebbe consentire di trasferire in sede di divorzio (le cose vanno portate a termine, comunque) la proprietà della casa all’ex coniuge con la sola ipoteca bancaria (e l’eventuale accollo interno del mutuo).

Fondo patrimoniale e trust non possono evitare l’azione esecutiva su un immobile conferito dopo l’insorgenza del credito. Addirittura, per quanto attiene il fondo patrimoniale (che, dovrebbe esserle inibito, stante l’intervenuta separazione personale) ed i debiti maturati con l’erario successivamente alla sua costituzione, giurisprudenza costante ritiene che l’omesso versamento delle imposte si risolva in un arricchimento del debitore finalizzato a soddisfare esigenze familiari e che pertanto il bene conferito al fondo risulti comunque assoggettabile ad espropriazione.

Per quanto attiene la chiusura della snc non ho, purtroppo, consigli concreti da offrirle. Trattandosi di società di persone, lei risponderà illimitatamente e solidalmente, con gli altri componenti della compagine sociale, dei debiti (erariali e non) contratti fino alla liquidazione.


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