Piero Ciottoli

Il termine di otto giorni per presentare opposizione al decreto esecutivo che le è stato notificato viola qualsiasi norma, anche comunitaria, dal momento che in tale breve lasso di tempo il destinatario dell’atto dovrebbe verificare se effettivamente non abbia pagato il ticket parcheggio, trovarsi un avvocato (necessariamente croato), sottoscrivere un mandato legale e sostenere ingenti spese.

Ed infatti, la normativa che regola le controversie transfrontaliere civili nell’Unione europea prevede che il giudice, su istanza del creditore, emetta, se ne ricorrono i presupposti, l’ingiunzione di pagamento concedendo al debitore un termine di 30 giorni per opporsi.

Per questo motivo, l’ eventuale azione esecutiva (pignoramento presso terzi di stipendi, pensioni e conto corrente) potrà essere proficuamente opposta, per vizi dell’atto da cui essa origina, presso il giudice delle esecuzioni del tribunale italiano territorialmente competente in cui risiede il debitore esecutato .

Il suggerimento, pertanto, è quello di non pagare, per ora, ed attendere lo sviluppo degli eventi, rimandando qualsiasi decisione alla fase, eventuale, di opposizione all’esecuzione.


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