Nel silenzio della legge sullo specifico aspetto da lei sollevato, una volta che sia stata presentata dal debitore istanza di concordato preventivo con riserva, i canoni di locazione per un immobile, interessato dalla sospensione della procedura esecutiva immobiliare, andrebbero corrisposti al debitore esecutato nel caso in cui la domanda di concordato fosse stata formulata in continuità aziendale.
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