Tullio Solinas

Purtroppo, non ha diritto all’annullamento: infatti la Corte di cassazione, nella sentenza numero 13970/2004 (successivamente confermata da altre quali: 20712/2013 e 40543/2021) ha precisato: deve ritenersi operante nell’ordinamento vigente un principio generale secondo il quale, qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale, almeno quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell’affidamento dell’atto all’ufficiale giudiziario che funge da tramite necessario del notificante nel relativo procedimento vincolato.

Il principio è stato poi ribadito innumerevoli volte, nel corso di questi ultimi anni, anche specificamente riguardo la notifica di un qualsiasi atto a mezzo servizio postale (notifica diretta).

Insomma, il momento di perfezionamento della notifica degli atti effettuata a mezzo del servizio postale, viene individuato:

  • per il notificante  nella data di consegna dell’atto all’agente notificatore o alle poste (per gli avvocati che si avvalgono della notifica diretta attraverso il servizio postale la data di notifica coincide, invece, con quella di spedizione);
  • per il destinatario, nella data di ricevimento dell’atto attestata dall’avviso di ricevimento, o dopo i dieci giorni di giacenza previsti in caso di temporanea irreperibilità del destinatario.

In altre parole al fine del rispetto di un termine pendente a carico del notificante, è sufficiente che l’atto sia tempestivamente consegnato all’ufficiale giudiziario (o al messo o alle poste).  Mentre i termini per la tutela in giudizio del destinatario vengono fatti decorrere dal momento in cui è concreta la conoscibilità dell’atto a lui notificato, ovvero con il ricevimento dell’atto (o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione nel caso di irreperibilità).


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