Stefano Iambrenghi

A parte le problematiche, tutte interne al rapporto fra i due effettivi futuri comproprietari dell’immobile, che possono derivare dal far comparire nel contratto preliminare, nel contratto di mutuo e nell’atto di compravendita, uno solo dei due, il finanziamento in corso puo’ diventare ostativo alla concessione del prestito finalizzato all’acquisto dell’unita’ abitativa solo nel caso in cui si verificassero, nel periodo precedente la richiesta del mutuo, ritardi nel pagamento delle rate.

Per contro, un regolare assolvimento degli obblighi connessi al prestito personale, non potra’ che favorire la concessione del mutuo, dal momento che nelle Centrali Rischi vengono registrati anche i dati positivi relativi ai “buoni pagatori”, non solo quelli afferenti i “cattivi”.


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