Purtroppo, signora, le cose hanno cominciato a funzionare così, come le hanno riferito, a far data dal 1° gennaio di quest’anno. Mi spiace e comprendo la sua frustrazione.
Paradossalmente, se avesse chiesto gli alimenti in via giudiziale per le due figlie, non si ritroverebbe vittima di questa situazione kafkiana.
La nuova legge, infatti, dispone che, se i genitori dello studente non sono coniugati tra di loro ed uno di essi non è presente nel nucleo familiare si applicano le regole particolari di seguito descritte::
- il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro genitore e che abbia riconosciuto il figlio, ai soli fini ISEEU, si considera facente parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non sia effettivamente assente dal nucleo stesso a causa del verificarsi di situazioni tassativamente indicate nella norma di seguito specificate:
- il genitore risulti coniugato con persona diversa dall’altro genitore;
- il genitore risulti avere figli con persona diversa dall’altro genitore;
- sia stato stabilito con provvedimento dell’autorità giudiziaria il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
- sussista esclusione dalla potestà sui figli o sia stato adottato, ai sensi dell’articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.
- Per le ipotesi in cui non ricorrano i casi descritti alle lettere c), d), e) ma ricorra una delle fattispecie di cui alle lettere a) e b) l’ISEE per l’Università (ISEEU) tiene conto della situazione economica di tale genitore, ed è prevista una particolarità di calcolo dell’ISEEU. In tali due situazioni, infatti, si tiene conto, ai fini del calcolo dell’ISEEU, del reddito e del patrimonio del genitore non convivente che abbia formato un nuovo nucleo familiare nonché della scala di equivalenza di tale nuovo nucleo. In tale ipotesi, si integra quindi l’ISEE del nucleo dello studente con una componente aggiuntiva calcolata, sulla base della condizione economica del genitore non convivente;
- Se ricorrono le ipotesi di cui alla lettera c), d), e), il genitore non convivente, non coniugato con l’altro genitore, non rientra nel nucleo del figlio studente, dunque non rileva ai fini del calcolo dell’ISEE minorenni e pertanto quest’ultimo coincide con l’ISEE ordinario.
Dovrebbe dunque presentare, ai Servizi Educativi e Sociali del Comune in cui risiede, istanza diretta ad accertare l’estraneità del padre naturale in termini di rapporti affettivi ed economici verso le figlie riconosciute. Occorre, di solito, una apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata dallo stato di famiglia.
Solo a seguito dell’istruttoria condotta dall’assistente sociale, anche con l’eventuale ausilio della Polizia Locale, e previa relazione, il Dirigente del settore certificherà l’eventuale stato di estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici fra padre e figlie.
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