I crediti vantati da SOGET ed Equitalia non potevano rientrare nel fallimento per il semplice motivo che sono maturati per prestazioni e servizi successivi alla data di dichiarazione del fallimento.
Le Camera di Commercio competenti avrebbero dovuto comunicare ai creditori (Comuni in cui erano ubicati i negozi e sedi territoriali dell’INPS e dell’Agenzia delle entrate) l’avvenutà cessazione delle attività. Ma, visto come vanno le cose in questo paese, sarebbe stato chiedere troppo.
Adesso ha due alternative: la prima è quella di trasmette ad Equitalia e SOGET la sentenza di fallimento e l’istanza di sgravio, nella speranza che i due concessionari inoltrino la richiesta ai creditori.
La seconda, più faticosa, ma anche più sicura ed affidabile nel risultato, è quella di contattare direttamente i creditori e trasmettere loro istanza di sgravio e documentazione attestante la cessazione delle attività commerciali a partire dal 1996.
Il suggerimento è quello di non sottovalutare la questione. In un fututo, quanto più lontano possibile, eviterà ulteriori seccature ai suoi eredi.
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