Ludmilla Karadzic

In caso di sequestro o confisca, il giudice dell’esecuzione penale, che sia stato investito dall’istanza del terzo creditore diretta ad ottenere l’ammissione al pagamento di un credito assistito da ipoteca, è tenuto ad eseguire la verifica di sussistenza dei presupposti previsti (il sequestro o la confisca non pregiudicano i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al provvedimento, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al provvedimento) e a trasmetterne gli esiti all’Agenzia Nazionale, a cui spettano le successive determinazioni di carattere amministrativo.

Infatti, il diritto del creditore sul bene confiscato, sebbene assistito da garanzia reale iscritta in data precedente alla confisca stessa, non può più essere tutelato davanti al giudice civile.

Qualora il credito, invece, non sia assistito da garanzia ipotecaria, non resta altro da fare che monitorare gli avvisi ai creditori presso l’ANBSC (Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata)


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