Nel caso descritto il rimedio è l’insinuazione al passivo, ovvero la domanda con cui si chiede di ammettere il proprio credito al passivo di un fallimento.
La domanda va presentata entro i 30 giorni prima dell’udienza di verifica dei crediti, la cui data viene fissata con la sentenza che ha dichiarato il fallimento.
La domanda può comunque essere presentata anche in data successiva, purché entro un anno dalla data di dichiarazione del fallimento. In tal caso si considera tardiva, è efficace, ma può comportare una limitazione nel diritto a partecipare alla ripartizione dell’attivo fallimentare (ciò che si è ricavato dalla liquidazione dei beni e crediti del soggetto fallito) per la parte eventualmente già distribuita.
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