Solo un prelievo per pignoramento riconducibile a crediti ordinari (con banche, finanziarie e privati) può insistere sullo stipendio del debitore esecutato.
In altre parole, se il pignoramento in corso è dovuto a crediti di natura ordinaria, il secondo creditore procedente per crediti di natura ordinaria dovrà attendere che sia completato il primo rimborso per poter ottenere il prelievo del 20% dallo stipendio del debitore esecutato.
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