Giuseppe Pennuto

Alcune amministrazioni locali, fra cui quella di Milano, hanno inteso, illegittimamente, di poter dilatare il termine per la notifica del verbale di multa, collocando abusivamente la data iniziale per il calcolo dei 90 giorni non gia’ dal momento in cui l’infrazione e’ accertata dal dispositivo elettronico di rilevamento, bensi’ da quello in cui l’addetto visiona il fotogramma inerente l’infrazione.

Il Ministro Lupi, in risposta ad una interrogazione sul problema presentata alla Camera dei deputati ha affermato che l’interpretazione estensiva per cui il termine di decorrenza per la notifica del verbale di accertamento di una multa parte non dal momento dell’infrazione, ma dal momento dell’accertamento di un operatore, non puo’ essere considerata legittima e i comuni si devono adattare.

Quindi, i 90 giorni utili per la notifica differita del verbale di multa decorrono, tassativamente, dalla data dell’infrazione, ovvero, nel caso specifico, dal giorno 8 ottobre.

Dopo l’incidente sommariamente descritto in apertura, l’amministrazione è corsa ai ripari, cercando di notificare in fretta i verbali di multa per eccesso di velocità rilevata da autovelox.

Ed ecco un nuovo problema: far riferimento ad una data di notifica (consegna del verbale al centro servizi di Poste Italiane) che il cittadino non può verificare, dal momento che l’unica data riscontrabile è quella che si può ottenere con il servizio “dove quando” che fornisce esclusivamente la data di effettiva spedizione della raccomandata al destinatario.

Purtroppo, però, secondo giurisprudenza consolidata il momento di perfezionamento della notifica effettuata a mezzo del servizio postale viene individuato, per il notificante, nella data di consegna dell’atto alle poste.

E, dunque, non rimane altro da fare che recarsi all’Ufficio contravvenzioni del Comune di Milano per ottenere, tramite accesso agli atti, copia della documentazione che attesti l’avvenuta consegna del verbale al Centro servizi di Poste Italiane in data 23 dicembre 2014.

Perchè se effettivamente l’unica “pezza di appoggio” per il Comune fosse l’attestazione della spedizione del verbale avvenuta in data 15 gennaio 2015, saremmo, allora, ampiamente fuori tempo massimo (90 giorni dalla data dell’infrazione) e sarebbe possibile presentare ricorso con discreto margine di successo.

Ma non al Prefetto, che per definizione non è un arbitro, ma è una delle parti in contenzioso (la Pubblica Amministrazione).


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