Ornella De Bellis

Se due chiamati rinunciano ed uno solo accetta, ammesso che i rinuncianti non abbiano eredi, l’intera eredità, comprensiva dei debiti del defunto viene acquisita dall’unico chiamato che accetta.

L’erede può alienare la proprietà, ma, per evitare un’azione revocatoria dell’atto di compravendita da parte dei creditori (quelli del defunto che diventano creditori del chiamato che accetta), deve cederla a prezzo di mercato (con passaggio di denaro tracciabile) ad un soggetto terzo (esclusi parenti o affini) e l’acquirente dovrebbe adibire l’immobile acquistato a propria abitazione principale.

Inutile aggiungere che, se rispettante le condizioni appena enunciate, pur non essendo proponibile un’azione revocatoria dell’atto di alienazione (in quanto andrebbe a ledere i diritti del terzo acquirente in buona fede), i creditori potrebbero pignorare il conto corrente del chiamato che ha accettato l’eredità del defunto debitore.


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