Giovanni Napoletano

Innanzitutto va condivisa e ribadita l’indicazione fornita dall’associazione di consumatori interpellata: interessi e penali per ritardato pagamento vanno corrisposti solo dopo una comunicazione scritta da parte del creditore che ne quantifichi, nel dettaglio, l’entità.

In un eventuale, successivo contenzioso giudiziale, non è possibile allegare il contenuto di un messaggio sms: ed è proprio la ragione per cui il creditore privilegia, per talune richieste, questa tipologia di canale di comunicazione.

Per quanto attiene la possibilità che i servizi di credito rotativo associati alla carta revolving non siano stati erogati su specifica richiesta del cliente, va esaminato il contratto di prestito personale da lei sottoscritto.

Qualora nel contratto di prestito personale non vi sia alcun riferimento alla carta revolving e dunque per essa manchino le indicazioni del tasso d’interesse, di ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi gli eventuali maggiori oneri applicati in caso di mora, può pacificamente ritenersi violato l’art. 117 del Testo Unico Bancario vigente.


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