Carla Benvenuto

Nella situazione esposta mi sembra abbastanza irrilevante l’iter della riscossione coattiva relativa ai contributi (fissi ed in percentuale) e ai conseguenti interessi per ritardato pagamento.

Per quanto in mia conoscenza, alla riscossione dovrebbe provvedere l’INPS affidando il credito ad Equitalia.

Ma anche ammettendo che il dirigente interpellato abbia ragione, anche l’Agenzia delle entrate, alla fine, deve affidare il credito in riscossione al Concessionario, se il debitore non ottempera agli avvisi bonari.

Dunque, la questione si riduce a sapere se le verrà notificata una sola cartella esattoriale con ente creditore INPS o due, una afferente l’INPS e l’altra Agenzia delle entrate. E non è che cambi molto.

Il vantaggio di chiedere subito la dilazione all’INPS consiste di poter fruire dell’istituto dell’acquiescenza con una rilevante riduzione (pagherebbe solo un quarto) dell’importo relativo alle sanzioni civili irrogate, anche se il piano di rientro è limitato ad un biennio.

Dilazionando con Equitalia, invece, pagherebbe le sanzioni civili nella misura integrale; per contro potrebbe fruire di una dilazione anche di 120 rate, qualora siano dimostrati particolari requisiti di difficoltà economica del debitore.

Il problema si focalizza, pertanto, nella volontà di assolvere al debito e nella sostenibilità delle rate.

Per quanto attiene le sanzioni civili, la riscossione potrebbe seguire una strada diversa. L’INPS, invece di affidarne la riscossione ad Equitalia, può procedere ad una cartolarizzazione del credito. Il debitore, dunque, in tale ipotesi, avrebbe come controparte la banca a cui l’INPS ha ceduto il credito.

Suggerimenti: se c’è la possibilità e la volontà di saldare quanto richiesto, la strada migliore è senz’altro quella di procedere con un piano di rateizzazione direttamente all’INPS.

Se non si può (o non si vuole) pagare, non resta che attrezzarsi per fare in modo che Equitalia (o la banca cessionaria) non trovi beni, sui quali esercitare azione esecutiva o cautelare (immobili, stipendi e conti correnti), nella disponibilità del debitore.


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