Marzia Ciunfrini

Direi che l’unica fonte normativa per quanto attiene il caso da lei esposto è proprio l’articolo 2952 del codice civile secondo il quale il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; e gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si e’ verificato il fatto su cui il diritto si fonda.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.