Com’è noto, nella dichiarazione dei redditi possono essere detratti gli interessi passivi e gli oneri accessori per mutui ipotecari contratti per l’acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale.
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.
In caso di separazione legale, anche il coniuge separato, finché non interviene l’annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari.
In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque la detrazione per la quota di competenza, se nell’immobile hanno la propria dimora abituale i propri figli.
Per quanto riguarda le agevolazioni “prima casa” esse si perdono (con la necessità di versare le imposte “risparmiate”, gli interessi e una sanzione del 30% dell’imposta stessa) se:
- l’abitazione è venduta o donata prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di acquisto;
- non venga trasferita la residenza nel Comune ove è situato l’immobile entro diciotto mesi dall’acquisto.
Non sono contemplate, fra le norme che comportano la perdita del beneficio, il trasferimento della propria residenza altrove decorsi i diciotto mesi, nè l’assegnazione della casa al coniuge separato in virtù di un provvedimento giudiziale o di un accordo omologato dal Tribunale.
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