Ornella De Bellis

Fissiamo tre punti della normativa vigente che potrebbero aiutarci a comprendere quanto il funzionario del tesoro volesse spiegare, senza peraltro riuscirvi.

  1. Il genitore convivente con il minore nato fuori del matrimonio, privo di autonomo diritto, può chiedere il pagamento degli ANF sulla posizione dell’altro genitore lavoratore dipendente non convivente. Su questo non ci piove. Il pagamento terrà conto dei redditi del genitore convivente.
  2. Se la richiesta di assegno per il nucleo familiare riguarda periodi compresi nel 1° semestre, da gennaio a giugno, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti 2 anni prima, mentre, se i periodi sono compresi nel 2° semestre, da luglio a dicembre, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti nell’anno immediatamente precedente. Questo, indipendentemente dalla circostanza che il bimbo non fosse ancora venuto alla luce nel periodo di riferimento per la valutazione del requisito reddituale dell’avente diritto.
  3. L’avente diritto alla corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare, può chiedere l’erogazione della prestazione purché non sia, a sua volta, titolare di un proprio diritto all’ANF determinato da un rapporto di lavoro dipendente.

In più, il funzionario dispone della dichiarazione dei redditi 2014 per l’anno di imposta 2013 della sua compagna e quindi deve presumere che ella abbia lavorato, come dipendente, nel corso di tutto il 2013 (l’indizio sul reddito percepito di soli 200 euro è irrilevante per un burocrate).

Ora, può darsi che il funzionario a cui lei si è rivolto, volesse riferirsi a questa problematica. Nel periodo in cui la madre del minore è stata lavoratrice dipendente, avendone pieno ed autonomo diritto, avrebbe potuto richiedere, ed ottenere, la corresponsione dell’assegno familiare.

Erogandolo anche adesso, sulla posizione dell’altro genitore lavoratore dipendente non convivente (il padre, dipendente del ministero) e relativamente al periodo in cui la madre ha presumibilmente lavorato da dipendente, si verificherebbe una duplicazione del beneficio.

Se questo è il presupposto del diniego (potrebbe chiarirlo in un successivo incontro) la questione si potrebbe risolvere con un atto di notorietà, sottoscritto dalla madre, in cui ella dichiara che nel periodo “sospetto” non ha richiesto (e quindi non ha ottenuto) assegni familiari per il figlio minore convivente.


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