Giorgio Valli

Lei, non avendo quote di proprietà dell’immobile per il cui acquisto è stato stipulato il mutuo, non ha diritto alla detrazione degli interessi.

I contraenti, comproprietari dell’immobile, potranno detrarre gli interessi per la quota proporzionale alla titolarità del contratto di mutuo. Ad e sempio se il mutuo è contestato a padre, madre (comproprietari dell’immobile) e figlio in parti uguali, i genitori potranno detrarre al massimo il 66,66% di 4 mila euro.

Solo per il coniuge fiscalmente a carico, il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.

E’ considerato fiscalmente a carico il coniuge che nell’anno di imposta abbia percepito un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Possono essere detratti, sempre nel limite massimo di 4000 euro e sempre proporzionalmente alla quota di mutuo sottoscritta da ciascun contraente e comproprietario, i costi sostenuti per gli oneri accessori relativi alla stipula del contratto.

Tra questi costi sono compresi gli oneri fiscali (compresa l’imposta per l’iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l’imposta sostitutiva sul capitale prestato), le spese di istruttoria, notarili e di perizia tecnica, la penalità per anticipata estinzione del mutuo, ecc.

Le spese notarili includono sia l’onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo (con esclusione di quelle sostenute per il contratto di compravendita) sia le spese sostenute dal notaio per conto del cliente come, ad esempio, l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca.


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