Giuseppe Pennuto

Purtroppo il fermo amministrativo, pur svolgendo una funzione cautelare, non è finalizzato al pignoramento e al successivo realizzo del bene con la vendita all’asta.

Si tratta, più che altro, di una funzione cautelare che si esplica attraverso un’azione coercitiva e psicologica esercitata nei confronti dell’obbligato per costringerlo a rimborsare il dovuto. Il bene resta di proprietà del debitore, ma non può più essere utilizzato, né venduto

In pratica al fermo amministrativo non è possibile associare un valore in denaro e quindi sviluppare un ragionamento come quello da lei riportato. Ci troviamo di fronte ad una misura aggiuntiva all’ipoteca iscritta sul bene immobile del debitore e con essa, eventualmente, coesistente.

Peraltro, l’ipoteca viene sempre iscritta per garantire un importo circa doppio rispetto all’esposizione debitoria in capitale (per coprire eventuali spese legali e gli interessi che col passare del tempo maturano).

Tuttavia, la più recente normativa in materia dispone il divieto di iscrizione del fermo amministrativo sui veicoli utilizzati per svolgere l’attività o professione. In questo contesto può essere avviato un ricorso per l’annullamento del fermo.

Naturalmente non c’è, purtroppo, nulla da fare qualora si intenda per veicolo strumentale all’attività quello del quale ci serviamo per coprire il tragitto fra casa e sede di lavoro.


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