Piero Ciottoli

Innanzitutto, perché un imprenditore sia “fallibile” è necessario che:

  1. abbia avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di ristrutturazione del debito o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore ad euro trecentomila;
  2. abbia realizzato, nei tre esercizi precedenti, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo superiore ad euro duecentomila
  3. abbia un ammontare di debiti anche non scaduti superiore ad euro cinquecentomila.

E, in ogni caso, l’istanza di fallimento va presentata in Tribunale ed è il giudice a stabilire se avviare la procedura.


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