Innanzitutto, perché un imprenditore sia “fallibile” è necessario che:
- abbia avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di ristrutturazione del debito o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore ad euro trecentomila;
- abbia realizzato, nei tre esercizi precedenti, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo superiore ad euro duecentomila
- abbia un ammontare di debiti anche non scaduti superiore ad euro cinquecentomila.
E, in ogni caso, l’istanza di fallimento va presentata in Tribunale ed è il giudice a stabilire se avviare la procedura.
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