Non può chiedere al giudice di bloccare l’assegno, sia perchè la causa verte su altro, sia perchè l’assegno postdatato è contro legge e, dunque, al momento, è come se non esistesse.
Può chiedere la revoca del pagamento dell’assegno alla banca, ma se c’è la liquidità e l’assegno viene presentato allo sportello nei termini, la banca può (deve) comunque pagarlo.
La revoca di pagamento di un assegno, infatti, rappresenta per la banca un obbligo di mandato solo dopo che siano scaduti i termini di presentazione.
L’unica alternativa è quella di fare in modo che non vi sia provvista sul conto corrente alla data di presentazione dell’assegno. Deve, tuttavia essere consapevole che, in tal modo, si espone ad una segnalazione certa in CAI (con conseguente inibizione ad emettere assegni per almeno sei mesi) e ad un eventuale protesto.
Inoltre, se il beneficiario viene a sospettare una eventualità simile (attraverso minacce velate o esplicite da parte sua) può presentare l’assegno allo sportello in qualsiasi momento, prima di giugno, ed ottenere l’importo promesso (se, naturalmente, c’è disponibilità).
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