Chiariamo innanzitutto che per un assegno non trasferibile scoperto, la banca non deve necessariamente elevare il protesto, se non vi sono giranti.
C’è, invece, sicuramente, la segnalazione al CAI in assenza di pagamento tardivo (o, in seconda presentazione) decorsi 60 giorni dalla presentazione allo sportello. E c’è la segnalazione al Prefetto.
Il debitore è senz’altro la società e del debito derivante dal mancato pagamento dell’assegno ne risponderanno i soci nei limiti e secondo le modalità previste dalla natura della compagine sociale (società di persone o di capitali).
La segnalazione coinvolge la società e comporta la revoca di sistema, ovvero l’inibizione ad emettere assegni tratti dal conto corrente del soggetto giuridico per almeno sei mesi.
Ma la sanzione prefettizia riguarda colui che firma l’assegno, che, per quanto amministratore o socio, ha la responsabilità di verificare che sul conto corrente della società ci siano i fondi disponibili per il pagamento dell’importo promesso.
Come per tutte le sanzioni amministrative, in caso di inadempienza, seguirà la solita cartella esattoriale.
Per quanto attiene le altre conseguenze, emergerà senz’altro il suo nome come amministratore e socio con potere di firma di una società segnalata in CAI, e potrebbe, pertanto, avere problemi ad ottenere un prestito personale.
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