Rosaria Proietti

Potrebbe avvalersi della prescrizione presuntiva triennale se, nonostante la fattura fosse stata emessa salvo buon fine dell’incasso, fu successivamente (dopo qualche settimana) contattato dai titolari dell’agenzia che non avevano presentato allo sportello l’assegno nei termini e, su loro invito, pagò in contanti il dovuto.

La prescrizione presuntiva triennale può essere eccepita solo da chi non ha mai ammesso per iscritto (comunicazioni via e-mail o per posta), o davanti a testimoni, di essere debitore di quanto richiesto dal professionista (l’agente immobiliare).

La prescrizione ordinaria è, invece, decennale ed il creditore può ancora interromperla con una comunicazione con raccomandata AR.


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