Il comma 688 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2015 impone che le quote inesigibili, iscritte a ruolo, devono essere assoggettate al controllo di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
Le quote inesigibili, di valore inferiore o pari a 300 euro non devono, invece, essere assoggettate al controllo.
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