Tullio Solinas

Va innanzitutto premesso che l’iscrizione all’AIRE è obbligatoria: non iscriversi ha il vantaggio di mantenere nascosto il luogo in cui il debitore si è trasferito all’estero (e ciò può aiutare nel rendere più difficoltose le ricerche di uno stipendio o un conto corrente da pignorare). Per contro, eventuali comunicazioni (tutte, non solo quelle inoltrate dai creditori) risulteranno notificate per compiuta giacenza in seguito a temporanea irreperibilità del destinatario.

Per quanto riguarda il resto, vale a dire la possibilità che il debitore emigrato all’estero possa essere escusso anche in terra straniera, va detto che recentemente sono stati formalizzati accordi in ambito UE per la cooperazione fra i paesi membri nel recupero crediti di tipo esattoriale, ovvero per la riscossione coattiva di somme dovute allo Stato. In un tale contesto, la possibilità di mutuo accesso alle informazioni registrate nelle anagrafi tributarie dei paesi che hanno sottoscritto l’accordo, rende abbastanza agevole l’individuazione del datore di lavoro del debitore (e quindi il pignoramento dello stipendio) o di un conto corrente aperto presso una banca all’estero.

Anche nel campo privato, tuttavia, banche, finanziarie e i creditori in genere, possono riscuotere all’estero: le societa’ di recupero crediti, e soprattutto gli studi legali, si rivolgono a loro omologhi che operano nel paese in cui il debitore si e’ stabilito. A differenza del recupero crediti esattoriale, in questo caso, per l’individuazione dei beni da sottoporre a pignoramento, quale un eventuale stipendio o un conto corrente, e’ spesso necessaria una vera e propria attivita’ investigativa.

In ambito esattoriale, a vantaggio del debitore, gioca la circostanza che una cosa e’ sottoscrivere le procedure di cooperazione ed un’altra e’ realizzarle in modo efficiente. in ambito privato, invece, la linea discriminante fra l’avvio di una attivita’ di ricerca di conti correnti e stipendi nella disponibilita’ del debitore e l’inerzia del creditore, con contestuale iscrizione delle somme a perdita (o il perpetuare di comunicazioni che evitino la prescrizione), e’ rappresentata dagli ulteriori costi necessari per l’individuazione del datore di lavoro che ha assunto il debitore e/o del conto corrente aperto all’estero. Sempre ammesso che il debitore disponga dell’uno o dell’altro.

In entrambi i casi, dunque, cio’ che conta e’ l’entita’ del credito da recuperare. Per società quali Enel e GDF Suez, in particolare, proprio alla luce di quanto fin qui esposto, gioca un ruolo rilevante non tanto l’entita’ del debito complessivo, ma quello riferito al singolo creditore. Improbabile che per bollette di energia elettrica e gas, rimaste insolute, qualcuno proceda con il pignoramento del debitore all’estero.


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