Ludmilla Karadzic

Nella cartella esattoriale, al dettaglio degli importi dovuti, c’è l’indicazione di un numero di ruolo con la data in cui esso è stato reso esecutivo (ovvero affidato ad Equitalia per la riscossione coattiva).

Il numero di ruolo (formato dal Comune creditore) deve corrispondere non già al verbale di multa opposto, ma alla sentenza che rigetta l’opposizione. E, in conseguenza, la data in cui il nuovo ruolo è stato reso esecutivo, non può essere anteriore alla data della sentenza di rigetto dell’opposizione.

In pratica, il suo debito esattoriale deve fondare la propria legittimità, per essere esigibile, su un titolo che non è più il verbale di infrazione, ma la sentenza giudiziale che avrebbe anche potuto (oltre ad accogliere il ricorso) modificare l’importo dovuto.


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