Dubito che Equitalia possa accogliere un’istanza di sospensione, non ricorrendone i presupposti.
In base alla normativa vigente, infatti, Equitalia è obbligata a sospendere immediatamente ogni iniziativa, finalizzata all’incasso delle somme iscritte a ruolo o affidate, se il debitore presenta una dichiarazione con la quale documenta che l’atto emesso dall’ente creditore è interessato da:
- prescrizione o decadenza del credito (intervenuta prima della data in cui il ruolo è reso esecutivo);
- provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
- sospensione amministrativa o giudiziale;
- sentenza di annullamento, totale o parziale, emessa in un giudizio al quale l’agente della riscossione non ha preso parte;
- pagamento in favore dell’ente creditore, effettuato prima della formazione del ruolo;
- qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito.
La via maestra per ottenere la riduzione degli interessi semestrali applicati alle sanzioni amministrative, non oblate nei termini, è quella di impugnare, innanzi al GdP in veste di giudice dell’esecuzione, la cartella esattoriale che li esige.
Con il rischio, sempre incombente e di cui bisogna avere consapevolezza, di essere poi costretti ricorrere per Cassazione e subire le conseguenze economiche di una sempre possibile inversione di rotta della giurisprudenza di legittimità sulla questione.
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