L’articolo 515 del codice di procedura civile prevede, al comma terzo, che gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale giudiziario, o indicati dal debitore, non appare sufficiente per la soddisfazione del credito.
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