La ditta Alfa avrebbe dovuto ricorrere alla fideiussione bancaria o assicurativa per garantire alla ditta Beta il pagamento della fornitura.
Sottoscrivendo la cambiale e lasciandola protestare, la ditta Alfa si è esposta, senza via d’uscita, all’esecuzione coattiva che potrebbe avviare, nei suoi confronti, la ditta Beta sulla base del titolo esecutivo che possiede (la cambiale protestata), dal momento che non ci sarà un decreto ingiuntivo a cui la ditta Alfa potrà fare opposizione e l’eventuale opposizione al precetto, innanzi al giudice dell’esecuzione, non potrà certamente riguardare l’esigibilità del credito e, dunque, il merito dell’accordo concluso, nero su bianco, con la scrittura privata.
La ditta Alfa potrà soltanto avviare un nuovo contenzioso giudiziale, citando la ditta Beta per ingiustificato arricchimento e chiedendo al giudice di esaminare nel merito il contenuto della scrittura privata, che conferiva alla cambiale una esclusiva funzione di garanzia, i documenti che attestano il pagamento parziale del debito per 12 mila euro nonchè l’avvenuta presentazione del titolo all’incasso a fronte del debito residuo di mille e 500 euro.
Tuttavia, credo che la ditta Beta consegnerà alla ditta Alfa la cambiale protestata appena quest’ultima provvederà al saldo della fornitura, oppure si limiterà al pignoramento dei beni della ditta Alfa per un importo non superiore al credito effettivo che ancora vanta.
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