Ludmilla Karadzic

Il differimento della data da cui partono i 90 giorni utili per la notifica del verbale dovrebbe essere consentito solo in casi ben circoscritti e limitati.

A nostro parere, la ratio della norma consisteva, almeno in origine, nel consentire che la data di decorrenza dei 90 giorni potesse essere posticipata rispetto al giorno successivo a quello in cui è stata commessa l’infrazione se, per esempio, il trasgressore aveva da poco cambiato residenza senza dichiarare all’ufficio anagrafe il possesso del veicolo. Ancora, se il verbale era stato notificato nei termini al proprietario e questi aveva indicato le generalità del trasgressore effettivo (in tale fattispecie ricade anche l’ipotesi di veicolo preso a noleggio).

Si tratta, evidentemente, di casistica in cui il ritardo della notifica del verbale è imputabile a situazioni oggettive nelle quali non è individuabile una specifica responsabilità dell’amministrazione comunale.

Peraltro, l’articolo 201 del Codice della strada parla chiaro: Qualora l’effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione, la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell’archivio nazionale dei veicoli l’intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione e’ posta in grado di provvedere alla loro identificazione.

A nostro parere, invece, la PA sta facendo uso e abuso di quanto previsto dal comma 1 bis dello stesso articolo, laddove si dispone che la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati possono essere notificati gli estremi dell’infrazione nel termine di 90 giorni decorrenti dall’identificazione del trasgressore quando la violazione è accertata per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo, poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari.

Si tratta, evidentemente, di un’interpretazione arbitraria il cui scopo è semplicemente quello di aggirare le norme sulla decadenza del potere di notifica del verbale di accertamento per infrazioni al Codice della strada. E’ un principio di civiltà giuridica ormai consolidato, infatti, che tale decadenza non possa mai dipendere da situazioni che non siano riconducibili, direttamente o indirettamente, a responsabilità del trasgressore o del proprietario del veicolo, e soprattutto che il termine di 90 giorni non possa essere eluso ed asservito a problematiche organizzative della PA (sovraccarico di lavoro del personale addetto alla notifica dei verbali di multa, ritardi delle trasmissioni delle rilevazioni effettuate da tutor, autovelox, photored e compagnia bella agli uffici preposti all’identificazione del proprietario del veicolo, notifica effettuata in prima battuta ad un indirizzo errato).

Tuttavia, non è ancora emerso un chiaro orientamento della giurisprudenza di legittimità alla fattispecie particolare dell’indiscriminato ricorso estensivo, da parte della PA, all’articolo 201 comma 1 bs del CdS.

E, quindi, per adesso, non resta che recarsi innanzitutto all’ufficio contravvenzioni e chiedere il motivo del ritardo; qualora emerga che tale ritardo non sia riconducibile a responsabilità del trasgressore, o del proprietario del veicolo, non c’è altra strada che quella di presentare ricorso al Giudice di pace con la speranza che, prima o poi, si possa porre fine a quest’ennesimo abuso ai danni del cittadino.


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