La procedura esattoriale di pignoramento dello stipendio per debiti verso la Pubblica Amministrazione (Comuni, Regioni, Equitalia)) prevede che per stipendi di importo non superiore a 2 mila e 500 euro, il limite di pignorabilità è di un decimo della retribuzione netta. Per importo dello stipendio compreso tra 2.500 euro 5.000 euro, la quota massima diventa un settimo, mentre per importi superiori a 5.000 euro si applica il vincolo ordinario del quinto.
Tali limiti sarebbero rimasti invariati anche se lei non avesse concordato un piano di rientro rateale con Equitalia e quest’ultima avesse avviato, nei suoi confronti, la procedura esecutiva di pignoramento dello stipendio.
In pratica Equitalia, per veder rimborsato il credito per cui agiva, avrebbe dovuto attendere la completa escussione, tramite quota pignorata mensile dello stipendio, dell’importo dovuto al Comune in seguito all’omesso pagamento della retta per asilo nido nonché dei tributi IMU.
Nella situazione attuale, invece, l’accordo con Equitalia ed il pignoramento da parte del Comune possono viaggiare insieme.
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