Ornella De Bellis

In tema di espropriazione immobiliare esattoriale, qualora sia stato eseguito il pignoramento immobiliare mediante la trascrizione e la notifica dell’avviso di vendita ed il processo sia ancora pendente alla data del 21 agosto 2013 (data di entrata in vigore delle nuove norme che regolano il pignoramento e l’espropriazione immobiliare di tipo esattoriale) l’azione esecutiva non può più proseguire e la trascrizione del pignoramento va cancellata, su ordine del giudice dell’esecuzione o per iniziativa dell’agente della riscossione, se l’espropriazione ha ad oggetto l’unico immobile di proprietà del debitore, che non sia bene di lusso e sia destinato ad abitazione del debitore, il quale ivi abbia la propria residenza anagrafica.

Questo il contenuto di una recente sentenza della Corte di cassazione che tuttavia non sancisce l’illegittimità delle ipoteche di natura esattoriale, per debiti superiori ad 8 mila euro ed inferiori a 20 mila, iscritte prima del 21 agosto 2013.


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