Ludmilla Karadzic

L’articolo 513 del codice di procedura civile prevede che L’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Può anche ricercarle sulla persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro. Quando è necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano l’esecuzione del pignoramento, l’ufficiale giudiziario provvede secondo le circostanze, richiedendo, quando occorre, l’assistenza della forza pubblica.

Le fatture di acquisto dei beni da pignorare, intestate ad un terzo non debitore, dovrebbero essere sufficienti ad evitare il pignoramento. Tuttavia, l’ufficiale giudiziario, troppo zelante, potrebbe comunque procedere: è, infatti, formalmente compito del giudice esaminare la documentazione prodotta dal terzo, assistito da un legale in una successiva fase di opposizione all’esecuzione, per verificarne congruità e rispondenza e liberare i beni pignorati.

Se ha tempo per leggere qualche articolo archiviato in questa sezione avrà modo di capire che, spesso, il preavviso di pignoramento è solo un espediente per intimorire il debitore messo in atto dall’addetto al recupero crediti che segue liturgie ormai obsolete; che il debitore non deve necessariamente subire i contatti non concordati con il creditore, potendo reagire secondo le modalità di legge che ritiene più opportune; che chi nulla ha, poco ha da temere dall’eventuale visita dell’ufficiale giudiziario se non qualche indesiderato, ma tollerabile, effetto che si riverbera sull’ospite.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.