Si decade dal beneficio relativo all’indennità di disoccupazione nei casi seguenti:
- perdita dello stato di disoccupazione;
- rioccupazione con contratto di lavoro subordinato superiore a 6 mesi;
- inizio attività autonoma senza comunicazione all’INPS;
- pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- assegno ordinario di invalidità, se non si opta per l’indennità;
- rifiuto di partecipare, senza giustificato motivo, ad una iniziativa di politica attiva (attività di formazione, tirocini ecc.) o non regolare partecipazione;
- mancata accettazione di un’offerta di lavoro il cui livello retributivo sia superiore almeno del 20% dell’importo lordo dell’indennità.
Inoltre, il soggetto titolare dell’indennità di disoccupazione può svolgere attività lavorativa di natura meramente occasionale (lavoro accessorio), purché la stessa non dia luogo a compensi superiori a 3.000 euro (n.b. si tratta dell’importo previsto per il 2013, al netto dei contributi previdenziali)
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