Riscossione coattiva dei crediti – Decreto ingiuntivo e precetto

Il decreto ingiuntivo, così come la cartella esattoriale, l'assegno o la cambiale, sono titoli esecutivi.

Dopo la notifica del decreto ingiuntivo si hanno a disposizione 40 giorni per impugnarlo.

In assenza di opposizione, verrà notificato un precetto con il termine ultimativo di 10 giorni per il pagamento.

Decorso tale termine, il creditore entro 90 giorni (se non vuole vedere andare in fumo anche i soldi ed il tempo spesi nell’ottenimento del decreto ingiuntivo) dovrà procedere, ad esempio, al pignoramento dello stipendio del debitore presso il datore di lavoro.

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7 Settembre 2013 · Simone di Saintjust


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2 risposte a “Riscossione coattiva dei crediti – Decreto ingiuntivo e precetto”

  1. dome1555 ha detto:

    Quando il creditore può notificare direttamente il “precetto” senza passare dal ” decreto ingiuntivo” ?
    Grazie, Domenico

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Il codice civile prevede, oltre ai decreti ingiuntivi, i seguenti titoli esecutivi, in base ai quali è possibile ottenere un precetto:

      1. sentenza passata in giudicato, cioe’ quelle che la parte perdente non ha impugnato entro i termini previsti dalla legge (ad esempio, le sentenze del Tribunale quando non sia stato proposto appello nei trenta giorni dalla notifica);
      2. alcune ordinanze del giudice;
      3. il verbali di conciliazione fra le parti;
      4. licenze e sfratti convalidati ex art.663 c.p.c.;
      5. scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute;
      6. cambiali non pagate alla scadenza e assegni emessi senza provvista;
      7. atti redatti da notaio o da altro pubblico ufficiale ma solo per obbligazioni di somme di denaro.

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