Cartella esattoriale originata dal mancato o insufficiente pagamento di sanzioni amministrative

Autotutela per cartella esattoriale originata dal mancato o insufficiente pagamento di sanzioni amministrative

Per questo tipo di cartella esattoriale è possibile chiedere informazioni all'ente impositore che ha emesso la sanzione amministrativa. L'ente impositore è indicato nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti".

A tale ente impositore potrà, inoltre, essere presentata istanza di riesame per chiedere l'annullamento della sanzione amministrativa e del relativo ruolo; l'istanza non interrompe né sospende i termini di proposizione dell'eventuale ricorso.

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il soggetto indicato nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti".

QUANDO E COME PRESENTARE RICORSO per cartella esattoriale originata dal mancato o insufficiente pagamento di sanzioni amministrative

Quando presentare il ricorso

Il contribuente che vuole impugnare il ruolo e/o la cartella deve proporre ricorso entro 60 giorni dalla data di notifica della cartella (artt. 18-22 decreto legislativo numero 546/1992).

I termini per proporre ricorso sono sospesi di diritto dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno (articolo 1 legge numero 742/1969).

Se prima della notifica della cartella il contribuente ha ricevuto la notifica dell'ordinanza-ingiunzione (emessa ai sensi dell'articolo 18 della legge numero 689/1981) oppure dell'atto di contestazione o del provvedimento di irrogazione sanzioni (previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo numero 472/1997) può impugnare il ruolo e/o la cartella solo per vizi propri.

A chi presentare il ricorso

Il contribuente deve:

Dati da indicare nel ricorso

Nel ricorso devono essere indicati:

E' opportuno che il contribuente alleghi al ricorso la fotocopia della documentazione da cui risulti la data di notificadella cartella.

N.B. Se l'importo contestato è pari o superiore a 2.582,28 euro, il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie previste dalla legge (articolo 12, comma 2, del decreto legislativo numero  546/1992).

Per importo contestato si intende l'ammontare del tributo, esclusi gli interessi e le sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente a sanzioni, per importo contestato si intende il loro ammontare.

Costituzione in giudizio

Il contribuente, entro 30 giorni da quando ha proposto il ricorso, deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedirlo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

Il fascicolo deve contenere:

Chi perde in giudizio può essere condannato al pagamento delle spese.

Cartella esattoriale originata dal mancato pagamento di multe - Sospensione del pagamento in via amministrativa o giudiziale

Il ricorrente può chiedere la sospensione del pagamento della cartella esattoriale per via amministrativa o giudiziale. Qualora la sospensione venga concessa e successivamente il ricorso è respinto, il debitore deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

  1. Sospensione amministrativa: l'istanza di sospensione deve essere presentata in carta semplice alla Direzione che ha emesso il ruolo, indicata nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti".
  2. Sospensione giudiziale: se il pagamento della cartella può causare un danno grave e irreparabile, l'istanza motivata di sospensione deve essere proposta alla Commissione tributaria provinciale a cui viene presentato il ricorso. L'istanza può essere inserita nel ricorso oppure proposta con atto separato; in tal caso il contribuente deve notificare l'istanza alla Direzione/Ufficio o all'Agente della Riscossione contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale con le stesse modalità previste per il ricorso.

Per porre una domanda sulla notifica, il pagamento e la dilazione della cartella esattoriale; sul pignoramento esattoriale, il fermo amministrativo e l'iscrizione ipotecaria; e su qualsiasi argomento relativo a cartelle esattoriali originate dal mancato o insufficiente pagamento di sanzioni amministrative, clicca qui.

29 Luglio 2010 · Andrea Ricciardi