Riabilitazione da protesto di assegno e cambiale

L'articolo 17 della legge 108/1996, prevede che il debitore protestato che abbia adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto è stato levato e non abbia subito ulteriore protesto ha diritto ad ottenere, trascorso un anno dal protesto, la riabilitazione.

La riabilitazione è accordata con decreto del presidente del Tribunale, territorialmente competente, su istanza dell'interessato corredata dai documenti giustificativi (liberatoria del beneficiario delle cambiali).

Per effetto della riabilitazione il protesto si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto.

Il debitore protestato e riabilitato ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto anche dal registro informatico dei protesti.

Un caso particolare - cambiali il cui pagamento tardivo sia avvenuto entro 12 mesi dalla levata del protesto

L'articolo 4 della legge 77/1955 dispone che il debitore che, entro il termine di dodici mesi dalla levata del protesto, esegua il pagamento della cambiale protestata, unitamente agli interessi maturati come dovuti ed alle spese per il protesto, per il precetto e per il processo esecutivo eventualmente promosso, ha diritto di ottenere la cancellazione del proprio nome dal Registro Informatico dei Protesti (RIP).

Dunque solo per la cambiale protestata, qualora essa venga tardivamente pagata entro un anno dalla levata del protesto, non è necessaria la riabilitazione per ottenere il diritto alla cancellazione del proprio nominativo dal Registro Informatico dei Protesti.

17 Febbraio 2018 · Annapaola Ferri





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