Notifica cartella esattoriale – Quando è possibile chiedere il deposito dell’originale della relata

In tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente l'omessa notifica ed Equitalia dia prova di aver perfezionato regolarmente questa notifica (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento) resta preclusa qualsiasi deduzione di vizi concernenti la cartella esattoriale che non siano stati fatti valere opponendosi a quest'ultima nei termini previsti.

Ne consegue che non vi è alcun onere probatorio in capo ad Equitalia di produrre in giudizio la copia integrale della cartella esattoriale di cui è stata lamentata la presunta omessa notifica.

Al massimo, è possibile disconoscere la conformità all'originale della copia della relata prodotta da Equitalia per dimostrare il corretto perfezionamento della notifica. Tuttavia, in tema di prova documentale, l’onere di disconoscimento della copia fotostatica va assolto in modo chiaro e specifico. Occorre che il disconoscimento formale abbia un contenuto non generale e tale da far emergere in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia.

Infatti, nel silenzio della legge in merito ai modi e ai termini in cui il disconoscimento debba avvenire, è da ritenere applicabile la disciplina, enunciata in giurisprudenza, secondo la quale la copia fotostatica non autenticata si darà per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se non viene disconosciuta in modo formale e, quindi, in modo specifico e non equivoco, alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione. Solo in quel caso il giudice non può sottrarsi all'obbligo di ordinare l'esibizione degli originali.

Questo l'orientamento emerso dalla sentenza numero 10326 depositata il 13 maggio 2014 dalla Corte di Cassazione.

19 Maggio 2014 · Ludmilla Karadzic