Pignoramento stipendi e pensioni – regole

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Pignoramento stipendi e pensioni - Articolo 545 codice di procedura civile sui crediti impignorabili

Con il vostro gentile aiuto, mi piacerebbe comprendere su quali basi il giudice può disporre il pignoramento del quinto dello stipendio per crediti diversi da quelli dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni.

Grazie e cordiali saluti

Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per causa di alimenti e sempre con l'autorizzazione del pretore e per la parte da lui determinata mediante decreto.

Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie e funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.

Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario di altra indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal pretore.

Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.

Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre la metà dell'ammontare delle somme predette.

Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge.

Pignoramento stipendi e pensioni - La legge finanziaria 2005 (311/2004)

La Finanziaria 2005 (legge 311/04) ha definitivamente equiparato le disposizioni relative alla pignorabilita’ degli stipendi privati e di quelli pubblici. Per questi ultimi ricordiamo che gia’ da tempo è stata abolita la regola di assoluta impignorabilita’ a seguito di varie pronunce della Corte Costituzionale (sentenze numero 89/1987 e numero 878/1988).

In sostanza vige per tutti gli stipendi (nonche’ le gratifiche, le pensioni, le indennita’, i sussidi, etc) la regola generale secondo cui essi sono impignorabili ed insequestrabili salvo queste eccezioni:

1) se il debito riguarda alimenti dovuti per legge, è prevista la pignorabilita’ fino ad un terzo degli stipendi al netto di ritenute;

2) se il debito è verso lo Stato o altri enti o imprese da cui il debitore dipende, e riguarda il rapporto di impiego, è prevista la pignorabilita’ fino ad un quinto degli stipendi al netto di ritenute;

3) se il debito riguarda tributi dovuti allo Stato, alle Province o ai Comuni dall'impiegato o salariato, è prevista la pignorabilita’ fino ad un quinto degli stipendi dello stesso al netto di ritenute.

Se concorrono simultaneamente i casi 2 e 3 il pignoramento non puo’ colpire una quota totale maggiore del quinto gia’ detto, mentre se concorre anche il caso 1 il pignoramento non puo’ colpire una quota maggiore della meta’ degli stipendi al netto di ritenute.

E’ da precisare, per quanto previsto dal codice di procedura civile, che la quota oggetto di pignoramento è decisa dal presidente del Tribunale o da un giudice da questi delegato.

La Finanziaria 2005 ha quindi equiparato le disposizioni relative alla pignorabilita’ degli stipendi privati e di quelli pubblici. Ma non ha abrogato quanto disposto dall'articolo 545 del codice di procedura civile laddove sancisce che "... Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario di altra indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego ... possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito".

Pignoramento stipendi e pensioni - La legge 44/2012 (semplificazioni tributarie)

Il decreto legge numero 16/2012, convertito con modificazioni dalla legge 44/2012, ha modificato il limite di pignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio, salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento per crediti speciali vantati dalla PA (Agenzia delle Entrate, Comuni, Regioni, Province, INPS). Queste somme possono essere pignorate da Equitalia (o da altri concessionari per la riscossione) con un prelievo mensile massimo fissato nella misura di:

Pignoramento stipendi e pensioni - Vale la seguente interpretazione

La disciplina prevista in materia di pignoramento, per dipendenti pubblici e privati, prevede quanto segue:

  1. per debiti verso il datore di lavoro derivanti dal rapporto nel limite di un quinto, al netto delle ritenute;
  2. per tributi dovuti all'amministrazione pubblica (Stato, province e comuni) nel limite di un quinto, sempre al netto delle ritenute:
    •  1/10 nel caso in cui l'importo mensile percepito dal debitore sia minore di 2.500 euro netti
    •  1/7 nel caso in cui l'importo mensile percepito dal debitore sia compreso fra 2.500 e 5.000 euro netti
    •  1/5 nel caso in cui l'importo mensile percepito dal debitore vada oltre i 5.000 euro netti.
  3. per ogni altro credito nei limiti di un quinto.

Per porre una domanda sui limiti alla pignorabilità dello stipendio per dipendenti pubblici e privati o su altri argomenti correlati clicca qui.

26 Luglio 2013 · Paolo Rastelli





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