Il reddito dello studio associato va sempre assoggettato ad IRAP a meno che …
L’esercizio in forma associata di una professione liberale costituisce circostanza di per sé idonea a far presumere l’esistenza di un’autonoma organizzazione di strutture e mezzi, ancorché non di particolare rilevanza economica, nonché dell’intento di avvalersi della reciproca collaborazione e competenze, ovvero della sostituibilità nell'espletamento di alcune incombenze.
Si può pertanto ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente dello studio: ne consegue che legittimamente il reddito dello studio associato viene assoggettato all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), a meno che il contribuente non dimostri che tale reddito é derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati.
Quello appena riportato è l'orientamentoespresso dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 11327/16.