Recupero crediti – procedure giudiziali

Le opzioni praticabili per il recupero crediti

Per il recupero crediti la legge rende praticabili diverse opzioni:

  1. Nel caso in cui il credito sia rappresentato da in un titolo  (cambiale, assegno bancario o altri documenti ai quali la legge attribuisce la medesima efficacia), alla scadenza, questi divengono automaticamente esecutivi, ed è possibile procedere subito ad un'azione di recupero mediante precetto di pagamento.
  2. Un'altra procedura assai utilizzata è quella del ricorso per decreto ingiuntivo.

    Si tratta di un ordine di pagamento (o consegna) dato al debitore dal giudice mediante decreto. Tale provvedimento può anche essere emesso (o divenire) esecutivo, garantendo al creditore di poter agire immediatamente e coattivamente senza intraprendere un'azione giudiziaria ordinaria. Il decreto ingiuntivo può però essere richiesto solo ove sussistano determinate condizioni.

  3. Resta infine, qualora non siano utilizzabili le procedure sopra indicate, il ricorso ad un procedimento ordinario (con all'esito una sentenza), volto ad accertare l'esistenza e la consistenza del credito e a condannare il debitore all'adempimento.

Normalmente ogni azione di tipo giudiziario, è preceduta dalla cosiddetta costituzione in mora del debitore, che si sostanzia in un invito al pagamento fatto dal creditore al debitore per iscritto, dalla quale la legge fa scaturire determinati effetti.

Il Precetto di pagamento

La cambiale è considerata un titolo esecutivo dalla legge (regio decreto numero 1669/33, articolo 63). Nella pratica, questo comporta che, ove il credito non sia pagato alla scadenza della cambiale, è possibile procedere direttamente all'esecuzione forzata.

Il pagamento della cambiale dovrà essere chiesto formalmente a mezzo di un precetto (cioè un'intimazione ad adempiere) notificato al debitore. Se il pagamento della cambiale non interviene nei dieci giorni successivi alla notifica del precetto, si potrà procedere al pignoramento e alla vendita forzata dei beni del debitore.

Anche l'assegno bancario,  è considerato dalla legge un titolo esecutivo (regio decreto numero 1736/33, articolo 55). Nella pratica, questo comporta che, ove il credito non sia pagato alla data indicata sull'assegno, è possibile procedere direttamente all'esecuzione forzata.

Il pagamento dell'assegno dovrà essere chiesto formalmente a mezzo di un precetto (cioè un'intimazione ad adempiere) notificato al debitore. Se il pagamento dell'assegno non interviene nei dieci giorni successivi alla notifica del precetto, si potrà procedere al pignoramento e alla vendita forzata dei beni del debitore.

Cosa è un decreto ingiuntivo

Un decreto ingiuntivo è l'ordine dato dal giudice al debitore di adempiere l'obbligazione assunta (es. pagamento di una somma di denaro o consegna di una cosa mobile determinata) entro un determinato periodo di tempo (normalmente 40 giorni). Trascorso tale termine, il decreto diventa esecutivo e si può procedere al pignoramento dei beni del debitore.

Il decreto ingiuntivo viene emesso su richiesta del creditore, ed ha il vantaggio di essere molto più celere e assai meno oneroso di un procedimento giudiziario ordinario. È disciplinato dagli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile

Affinché si possa far ricorso al procedimento per decreto ingiuntivo è necessario che il credito consista nella consegna di una somma determinata di denaro o di una quantità determinata di cose fungibili, oppure nella consegna di una cosa mobile determinata. È inoltre necessario che il credito sia provabile mediante prova scritta.

Più precisamente, si intendono per prove scritte idonee alla richiesta di decreto ingiuntivo (articolo 634 del codice civile):

  1. le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata;
  2. i telegrammi;
  3. gli estratti autentici delle scritture contabili;
  4. in alcuni casi, la giurisprudenza considera prova scritta anche le fatture commerciali.

Contro un decreto ingiuntivo è possibile fare opposizione nei termini previsti dallo stesso decreto (normalmente 40 giorni).

L'opposizione ad un decreto ingiuntivo può essere proposta mediante atto di citazione (articolo 645 codice di procedura civile) entro i termini strettamente previsti nel decreto stesso (normalmente 40 giorni).

Ci si oppone al decreto ingiuntivo, ad esempio, se il credito non è scaduto o se è addirittura inesistente perché mai sorto o perché già estinto a seguito di pagamento.

A seguito dell'opposizione, il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario.

L'articolo 642 codice di procedura civile prevede che, su istanza del ricorente, il decreto ingiuntivo possa essere dichiarato immediatamente esecutivo (senza perciò che sia necessario attendere il termine di quaranta giorni per verificare se il debitore paga o si oppone). L'esecuzione provvisoria può anche essere concessa se vi è pericolo di un grave pregiudizio nel ritardo.

Su istanza dell'opponente, se ricorrono gravi motivi, il giudice può sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo (articolo 649 codice di procedura civile).

La costituzione in mora del debitore

Quando il creditore notifica al debitore una comunicazione scritta in cui gli chiede di adempiere all'obbligazione, si dice, in termini tecnici, che c'è stata la "costituzione in mora del debitore". Tale richiesta viene comunemente inoltrata a mezzo piego o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in modo da consentire di provare la data del ricevimento.

L'articolo 1219 del codice civile prevede che non sia necessario ricorrere alla costituzione in mora se:

  1. l'obbligazione deriva da fatto illecito;
  2. il debitore dichiara per iscritto di non voler adempiere;
  3. l'obbligazione è a termine e la prestazione (o il pagamento) deve essere eseguita al domicilio del creditore.

Dalla costituzione in mora del debitore, la legge fa scaturire taluni effetti a beneficio del creditore, ovvero:

  1. l'inizio della decorrenza degli interessi moratori, nella misura dell'interesse legale, se non pattuiti diversamente;
  2. l'interruzione del termine di prescrizione (articolo 2943 del codice civile);
  3. l'obbligo in capo al debitore di risarcire l'eventuale danno;
  4. la cosiddetta perpetuatio obligationis, ossia il passaggio del rischio che la prestazione divenga impossibile in capo al debitore.

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12 Giugno 2013 · Paolo Rastelli