Recupero crediti – procedure giudiziali

Le opzioni praticabili per il recupero crediti

Per il recupero crediti la legge rende praticabili diverse opzioni:

  1. Nel caso in cui il credito sia rappresentato da in un titolo  (cambiale, assegno bancario o altri documenti ai quali la legge attribuisce la medesima efficacia), alla scadenza, questi divengono automaticamente esecutivi, ed è possibile procedere subito ad un'azione di recupero mediante precetto di pagamento.
  2. Un'altra procedura assai utilizzata è quella del ricorso per decreto ingiuntivo.

    Si tratta di un ordine di pagamento (o consegna) dato al debitore dal giudice mediante decreto. Tale provvedimento può anche essere emesso (o divenire) esecutivo, garantendo al creditore di poter agire immediatamente e coattivamente senza intraprendere un'azione giudiziaria ordinaria. Il decreto ingiuntivo può però essere richiesto solo ove sussistano determinate condizioni.

  3. Resta infine, qualora non siano utilizzabili le procedure sopra indicate, il ricorso ad un procedimento ordinario (con all'esito una sentenza), volto ad accertare l'esistenza e la consistenza del credito e a condannare il debitore all'adempimento.

Normalmente ogni azione di tipo giudiziario, è preceduta dalla cosiddetta costituzione in mora del debitore, che si sostanzia in un invito al pagamento fatto dal creditore al debitore per iscritto, dalla quale la legge fa scaturire determinati effetti.

Il Precetto di pagamento

La cambiale è considerata un titolo esecutivo dalla legge (regio decreto numero 1669/33, articolo 63). Nella pratica, questo comporta che, ove il credito non sia pagato alla scadenza della cambiale, è possibile procedere direttamente all'esecuzione forzata.

Il pagamento della cambiale dovrà essere chiesto formalmente a mezzo di un precetto (cioè un'intimazione ad adempiere) notificato al debitore. Se il pagamento della cambiale non interviene nei dieci giorni successivi alla notifica del precetto, si potrà procedere al pignoramento e alla vendita forzata dei beni del debitore.

Anche l'assegno bancario,  è considerato dalla legge un titolo esecutivo (regio decreto numero 1736/33, articolo 55). Nella pratica, questo comporta che, ove il credito non sia pagato alla data indicata sull'assegno, è possibile procedere direttamente all'esecuzione forzata.

Il pagamento dell'assegno dovrà essere chiesto formalmente a mezzo di un precetto (cioè un'intimazione ad adempiere) notificato al debitore. Se il pagamento dell'assegno non interviene nei dieci giorni successivi alla notifica del precetto, si potrà procedere al pignoramento e alla vendita forzata dei beni del debitore.

Cosa è un decreto ingiuntivo

Un decreto ingiuntivo è l'ordine dato dal giudice al debitore di adempiere l'obbligazione assunta (es. pagamento di una somma di denaro o consegna di una cosa mobile determinata) entro un determinato periodo di tempo (normalmente 40 giorni). Trascorso tale termine, il decreto diventa esecutivo e si può procedere al pignoramento dei beni del debitore.

Il decreto ingiuntivo viene emesso su richiesta del creditore, ed ha il vantaggio di essere molto più celere e assai meno oneroso di un procedimento giudiziario ordinario. È disciplinato dagli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile

Affinché si possa far ricorso al procedimento per decreto ingiuntivo è necessario che il credito consista nella consegna di una somma determinata di denaro o di una quantità determinata di cose fungibili, oppure nella consegna di una cosa mobile determinata. È inoltre necessario che il credito sia provabile mediante prova scritta.

Più precisamente, si intendono per prove scritte idonee alla richiesta di decreto ingiuntivo (articolo 634 del codice civile):

  1. le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata;
  2. i telegrammi;
  3. gli estratti autentici delle scritture contabili;
  4. in alcuni casi, la giurisprudenza considera prova scritta anche le fatture commerciali.

Contro un decreto ingiuntivo è possibile fare opposizione nei termini previsti dallo stesso decreto (normalmente 40 giorni).

L'opposizione ad un decreto ingiuntivo può essere proposta mediante atto di citazione (articolo 645 codice di procedura civile) entro i termini strettamente previsti nel decreto stesso (normalmente 40 giorni).

Ci si oppone al decreto ingiuntivo, ad esempio, se il credito non è scaduto o se è addirittura inesistente perché mai sorto o perché già estinto a seguito di pagamento.

A seguito dell'opposizione, il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario.

L'articolo 642 codice di procedura civile prevede che, su istanza del ricorente, il decreto ingiuntivo possa essere dichiarato immediatamente esecutivo (senza perciò che sia necessario attendere il termine di quaranta giorni per verificare se il debitore paga o si oppone). L'esecuzione provvisoria può anche essere concessa se vi è pericolo di un grave pregiudizio nel ritardo.

Su istanza dell'opponente, se ricorrono gravi motivi, il giudice può sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo (articolo 649 codice di procedura civile).

La costituzione in mora del debitore

Quando il creditore notifica al debitore una comunicazione scritta in cui gli chiede di adempiere all'obbligazione, si dice, in termini tecnici, che c'è stata la "costituzione in mora del debitore". Tale richiesta viene comunemente inoltrata a mezzo piego o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in modo da consentire di provare la data del ricevimento.

L'articolo 1219 del codice civile prevede che non sia necessario ricorrere alla costituzione in mora se:

  1. l'obbligazione deriva da fatto illecito;
  2. il debitore dichiara per iscritto di non voler adempiere;
  3. l'obbligazione è a termine e la prestazione (o il pagamento) deve essere eseguita al domicilio del creditore.

Dalla costituzione in mora del debitore, la legge fa scaturire taluni effetti a beneficio del creditore, ovvero:

  1. l'inizio della decorrenza degli interessi moratori, nella misura dell'interesse legale, se non pattuiti diversamente;
  2. l'interruzione del termine di prescrizione (articolo 2943 del codice civile);
  3. l'obbligo in capo al debitore di risarcire l'eventuale danno;
  4. la cosiddetta perpetuatio obligationis, ossia il passaggio del rischio che la prestazione divenga impossibile in capo al debitore.

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12 Giugno 2013 · Paolo Rastelli


Commenti e domande

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6 risposte a “Recupero crediti – procedure giudiziali”

  1. andrea ha detto:

    devo farmi pagare delle fatture da un cliente di palermo quale è il foro competente per agire palermo o firenze dove lavoro?

  2. andrea pesaresi ha detto:

    Di fronte ad un credito insoluto, quali insidie si trova a dover superare un piccolo imprenditore?

    La legge come lo salvaguarda?

    In un momento di crisi come quella che l’intera economia mondiale sta attraversando, uno dei problemi maggiori che una piccola impresa sana si trova a dover affrontare è senza alcun dubbio il recupero del credito.

    La percentuale degli insoluti è sempre maggiore e il recupero degli stessi nella maggior parte dei casi risulta essere proibitivo, a causa di una legge che sembra voler salvaguardare i truffatori e coloro i quali vivono di espedienti esponendo il bravo imprenditore a rischi altissimi e di essere trascinato suo malgrado nel vortice della crisi sottraendogli liquidità.

    I clienti sono sempre di meno, i consumi si sono ridotti e l’offerta è aumentata a dismisura, un mix che mette l’acquirente nella condizione vantaggiosa di dettare spesso le condizioni di acquisto, ma soprattutto le condizioni di pagamento, che molte aziende pur di far lavorare le proprie maestranze e non fermare gli impianti sono costrette ad accettare, esponendosi al rischio di insolvensa.

    Avete mai tentato di recuperare un credito per vie giudiziarie?

    Le possibilità di riuscirci sono ridotte al lumicino, con un’unica certezza, quella dei tempi biblici, di un costo insostenibile.

    L’associazione Apindustria chiede a tutte le forze politiche di farsi carico dell’annoso problema del recupero giudiziario dei crediti e di chiedere con appositi emendamenti al Governo la modifica della legge, la quale non salvaguarda in nessun modo il creditore

    Come? Accorciando i tempi del recupero e rendendo esigibili immediatamente i crediti, accellerando le azioni di sequestro dei beni e di ingiunzione al pagamento da parte dei Giudici.

    Un’azione di recupero credito giudiziaria non può avere tempi biblici, di anni e anni e nel 90% dei casi senza alcun esito, ma deve potersi aprire e chiudere nell’arco di massimo 6 mesi.

    La ripresa economica parte anche dalla pulizia del mercato, eliminando le aziende che non hanno nessuna possibilità di sopravvivere che avvelenano il mercato e che danneggiano le aziende sane, salvaguardando gli interessi del creditore, il quale deve poter contare sulla legge per vedersi riconosciuto un diritto, quello di poter recuperare un credito in tempi moderatamente brevi.

    Apindustria Ancona Macerata.

    Presidente Andrea Pesaresi

  3. giovanni ha detto:

    salve, ho un problema penso oramai irrisolvibile ma almeno vorrei sapere se posso fare ricorso, a gennaio 2009 mi è arrivato un decreto ingiuntivo per un debito per una carta di credito, circa 4000 euro, da allora non mi è arrivato più nulla e questo mese ho scoperto direttametne in busta paga che hanno pignorato il mio stipendio già gravato dalla cessione del V e da altro, è mancato poco che andavo in negativo, è possibile che ciò avvenga senza che io ne sappia nulla?
    GRAZIE

    • weblog admin ha detto:

      Il decreto ingiuntivo dà la facoltà al creditore di procedere esecutivamente tramite pignoramento.

      Sul fatto che si siano rivalsi sullo stipendio nella misura eccedente il quinto, è dovuto probabilmente al fatto che non hai opposto alcuna resistenza legale. Li hai lasciati praticamente fare.

      Non mi dire che non hai ricevuto alcuna notifica della procedura giudiziale intentata contro di te…

    • giovanni ha detto:

      oltre al decreto ingiuntivo non ho ricevuto più nulla e hanno ridotto alla fame me e la mia famiglia per uno schifo di carta di credito, avevo capito che avrei dovuto ricevere l’atto di precetto e altro e stavo cercando i soldi per rimediare, neppure la mia società mi ha avvisato di nulla, l’ho letto dalla busta paga, stasera non so se avrò il coraggio di comunicarlo a mia moglie, siamo anche in affito e abbiamo figli piccoli e penso che a breve saremo sotto ad un ponte, scusatemi, mi sto solo sfogando, non sono mai stato pignorato o altro.

    • Alessandro ha detto:

      Caro Giovanni mi dispiace per i tuoi bambini e per tua moglie ma purtroppo non puoi fare la vittima, il creditore ha usato i mezzi legali per pignorarti lo stipendio e su questo non ci piove, il tuo datore di lavoro sapeva già da tempo del pignoramento e non ti ha avvisato e comunque non si può opporre alla decisione del giudice, di avvisi ne hai ricevuti parecchi, ma non li hai ascoltati, adesso l’unica cosa è di andare dal giudice (con un legale di fiducia ) e fare opposizione al giudice per il dilazionamento del credito in base al tuo reddito.
      Ciao da Alessandro.

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