Recupero crediti – non sono leciti comportamenti lesivi della dignità del debitore

Recupero crediti – non sono leciti comportamenti lesivi della dignità e della privacy del debitore

Messaggi telefonici preregistrati che intimano a pagare, messaggi affissi sulla porta visibili a tutto il condominio. L'attività di recupero crediti ha assunto in Italia modalita' piu' consone a scagnozzi e usurai che a societa' specializzate, operanti per conto di grandi aziende, finanziarie e/o fornitrici di servizi.

Per porre freno a questo andazzo, l'Autorità per la tutela della privacy ha emanato un

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L’intervento dell'Autorità per la tutela della privacy e' giunto al termine di accertamenti avviati a seguito di numerose segnalazioni sull'uso illecito dei dati personali nell'attività' di recupero crediti.

In particolare, veniva lamentato come attraverso gli incaricati venissero messe in atto modalita' di ricerca, presa di contatto, sollecitazione al pagamento delle somme dovute, particolarmente invasive: visite a domicilio o sul posto di lavoro; reiterate sollecitazioni al telefono fisso o sul cellulare; telefonate preregistrate; invio di posta con l'indicazione all'esterno della scritta "recupero crediti" o "preavviso esecuzione notifica", fino all'affissione di avvisi di mora sulla porta di casa.

Spesso, inoltre, dati personali di intere famiglie risultavano inseriti nei data base del soggetto creditore o delle societa' di recupero crediti.

I PRINCIPI A CUI SI ISPIRA IL PROVVEDIMENTO CHE VIETA COMPORTAMENTI LESIVI DELLA PRIVACY DEL DEBITORE

Fermo restando il diritto a riscuotere i pagamenti non effettuati, le societa' di recupero crediti dovranno rispettare i principi di liceita', di correttezza nel trattamento, di pertinenza, di finalita' dei dati e il dovere di informativa agli interessati.

In altri termini, ecco le prescrizioni dell'Autorità per la tutela della privacy:

  1. non sono ammesse prassi invasive o lesive della dignità personale. Per sollecitare ed ottenere il pagamento di somme dovute non è lecito comunicare ingiustificatamente informazioni relative ai mancati pagamenti ad altri soggetti che non siano l'interessato (es. familiari, colleghi di lavoro o vicini di casa) ed esercitare indebite pressioni su quest'ultimo;
  2. non si deve far ricorso a telefonate pre-registrate perché con questa modalità persone diverse dal debitore possono venire a conoscenza di una sua eventuale condizione di inadempienza;
  3. è illecita l'affissione di avvisi di mora sulla porta di casa da parte degli incaricati del recupero crediti, modalità questa che rende possibile la diffusione dei dati personali dell'interessato ad una serie indeterminata di soggetti;
  4. non si deve rendere visibile a persone estranee il contenuto di una comunicazione, come può accadere con l'utilizzo di cartoline postali o con l'invio di plichi recanti all'esterno la scritta "recupero crediti" o formule simili. E' necessario, invece, che le sollecitazioni di pagamento vengano portate a conoscenza del solo debitore, usando plichi chiusi e senza scritte specifiche;
  5. gli incaricati delle società non possono usare altri dati se non quelli assolutamente necessari all'esecuzione del mandato (dati anagrafici, codice fiscale, ammontare del credito, recapiti telefonici);
  6. una volta assolto l'incarico e acquisite le somme, i dati devono essere cancellati.

I RIMEDI PER LA VIOLAZIONE DELLA PRIVACY DEL DEBITORE - Segnalazione, reclamo o ricorso all'Autorità per la tutela della privacy

Il cittadino debitore che subisse un comportamento contrario alle prescrizioni può denunciarlo alla stessa Autorità per la tutela della privacy.

E’ possibile denunciare all'Autorità per la tutela della privacy la violazione della propria privacy o l’accesso di terzi, senza le prescritte autorizzazioni di legge, alle informazioni riservate che ci riguardano - attraverso una segnalazione, un reclamo oppure un ricorso.

Si tratta di strumenti flessibili e modulabili in ragione del tempo e dell'impegno che il debitore vessato intende profondere.

Senz'altro costa meno che che chiedere tutele attraverso un avvocato e l'azione sarà senz'altro più incisiva e "dolorosa" per i molestatori.

Lesione della privacy del debitore - Che cosa è e quali diritti tutela la segnalazione all'Autorità per la tutela della privacy

Quando non è possibile inoltrare un reclamo all'Autorità per la tutela della privacy perchè, tanto per fare un esempio, non si dispone delle informazioni dettagliate, si può inviare una segnalazione (articolo 141, comma 1, lettera b)), fornendo elementi utili per un eventuale intervento dell'Autorità volto a controllare l’applicazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali.

Modalità per la presentazione

La segnalazione può essere proposta in carta libera e non è necessario seguire particolari formalità. Possono essere utilizzati i recapiti indicati nella sezione “Contatti”.

Gratuità

La presentazione di una segnalazione è gratuita.

Lesione della privacy del debitore - Che cosa è e quali diritti tutela il reclamo all'Autorità per la tutela della privacy

Il reclamo presentato all'Autorità per la tutela della privacy è un atto dettagliato  con il quale si riporta all'Autorità una violazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali (articolo 141, comma 1, lettera a)). Il reclamo può essere proposto sia quando non si è ottenuta una tutela soddisfacente dei predetti diritti di cui all'articolo 7, sia per promuovere una decisione dell'Autorità su una questione di sua competenza. Al reclamo segue un’istruttoria preliminare e un eventuale procedimento amministrativo nel quale possono essere adottati vari provvedimenti (articolo 143).

Modalità per la presentazione

Il reclamo può essere proposto in carta libera, ma a differenza della segnalazione va presentato solo utilizzando questo modello e le istruzioni dell'Autorità per la tutela della privacy, utilizzando i recapiti indicati nella sezione “Contatti”.

Diritti di segreteria

Al reclamo va allegata la prova del versamento dei diritti di segreteria, seguendo le indicazioni contenute nel modello.

Lesione della privacy del debitore - Che cosa è e quali diritti tutela il ricorso all'Autorità per la tutela dei dati personali

Il ricorso all'Autorità per la tutela della privacy è un atto ancora più formale in quanto la decisione che viene adottata ha particolari effetti giuridici.

Occorre, in particolare, seguire attentamente quanto prevede il Codice (articolo 147). Il ricorso va presentato solo per far valere i diritti di cui all'articolo 7 del Codice (articolo 141, comma 1, lettera c)) e può essere presentato solo quando la risposta del titolare (o del responsabile, se designato) all'istanza con cui si esercita uno o più dei predetti diritti non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, oppure il decorso dei termini sopraindicati lo esporrebbe ad un pregiudizio imminente ed irreparabile.

Diritti di segreteria

Al ricorso va allegata la prova del versamento dei diritti di segreteria (euro 150,00). Si consiglia di effettuare il versamento utilizzando:

tutti intestati a "Autorità per la protezione dei dati personali”, Piazza di Monte Citorio, 115/121 (00186 Roma), indicando come causale “diritti di segreteria per ricorsi”.

Spese del procedimento

A conclusione del procedimento instaurato dal ricorso, se una delle parti lo ha richiesto, l'Autorità determina l’ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso e lo pone a carico, anche in parte, della parte soccombente. L'Autorità può compensare le spese, anche parzialmente, se ricorrono giusti motivi.

La determinazione dell'ammontare delle spese è, per legge, forfettaria (articolo 154, comma 4).

L'Autorità ha fissato tale misura forfettaria, anche in continuità con quanto deciso dai precedenti collegi del l'Autorità e al fine di adeguare gli importi a suo tempo stabiliti all'incremento delle spese da sostenere per ricorrere all'Autorità, nell’importo minimo di euro 500,00 (cinquecento/00), aumentabile sino ad un massimo di euro 1.000,00 (mille/00), in ragione della eventuale complessità dei singoli procedimenti.

Lesione della dignità del debitore - Contatti telefonici insistenti e visite non concordate con il funzionario di recupero crediti

Parliamo, in pratica, dei contatti telefonici ripetuti, non graditi al destinatario ed intrusivi (detti anche del 'terzo tipo') che ingenerano nel debitore stati di soggezione psicologica, timore, ansia, paura e ai quali, troppo spesso, fanno ricorso gli addetti alla phone collection delle società di recupero crediti come metodologia di lavoro, quasi sempre al riparo dell'impunità.

Una società di recupero crediti può incorrere nel reato di stalking (ed assumere, di conseguenza, la connotazione di stalker) quando un proprio dipendente integra nei confronti del debitore (non solo attraverso telefonate, ma anche ricorrendo ad sms, messaggi in chat e via e-mail) comportamenti reiterati nel tempo e tali da turbare la vittima, pregiudicandone le abitudini di vita.

Stalking vuol dire, letteralmente fare la posta. È un reato previsto dall'articolo 612 bis del codice penale che punisce con la reclusione chiunque metta in atto comportamenti tali da ledere la libertà, la privacy, la serenità, l’equilibrio psicologico altrui.

Le condotte che integrano lo stalking possono essere varie: appostamento, minacce, molestie, ricatti, sorveglianza intrusiva. Per quanto attiene il contesto di cui ci occupiamo, lo stalking può anche prescindere da comportamenti di tipo fisico e consistere, coma abbiamo già accennato, in ripetuti contatti telefonici (o via e-mail, chat, Facebook ed altri social network) non desiderati dal destinatario.

Per poter essere considerati atti persecutori, le richieste di contatto da parte della società di recupero crediti devono essere reiterate (almeno più di due episodi, a parere della Corte di Cassazione Penale - sentenza numero 6417 del 2010) e devono implicare documentate conseguenze negative sulla salute e sull'equilibrio psico-fisco della vittima.

Pertanto, il debitore che volesse dichiararsi vittima di stalking perpetrato da una società di recupero crediti e intendesse intraprendere azioni legali finalizzate alla condanna dello stalker ed al risarcimento del danno patito dovrebbe poter esibire documentazione medica attestante uno stato di prostrazione. di ansia e di disagio emotivo, conseguente al comportamento adottato dallo "stalker", tale da indurlo a modificare le proprie abitudini di vita e a provocare un effetto destabilizzante sul proprio equilibrio psico-fisico e su quello dei propri familiari.

In pratica, si tratterebbe di proporre querela contro la società di recupero crediti, affrontare un processo penale e poi, in caso di condanna per stalking del soggetto querelato, procedere alla richiesta di risarcimento del danno in sede civile.

Ma, esiste un'altra soluzione per porre fine alle persecuzioni delle società di recupero crediti e degli esattori telefonici che in esse vi lavorano, troppo spesso incoraggiati e sicuramente mai sufficientemente dissuasi dal mettere in atto comportamenti al limite dello stalking verso i debitori.

Soluzione meno impegnativa, ma che non pregiudica la possibilità per la vittima, di proporre querela in un momento successivo.

Le norme di cui all'articolo 8 del decreto legge 23 febbraio 2009, numero 11 (convertito con modificazioni in legge 23 aprile 2009, numero 38) possono essere utilizzate, in particolare dal debitore vittima di persecuzioni telefoniche, per inoltrare al Questore (autorità di pubblica sicurezza territorialmente competente) un'istanza finalizzata ad ottenere l'ammonimento (in sostanza un richiamo orale) della società di recupero crediti, oggettivamente responsabile della condotta in ambito lavorativo dei propri dipendenti, e la diffida a perpetuare azioni lesive della libertà, della salute, dell'equilibrio psico-fisico del debitore stesso.

Basterà semplicemente compilare un modulo in cui andranno riportate le generalità della società per conto della quale sono stati e/o vengono effettuati i contatti telefonici indesiderati e quelle dei testimoni che possano riferire dei toni utilizzati dall'addetto al recupero crediti, delle eventuali minacce profferite, dell'insistenza delle telefonate e del loro ripetersi nonostante l'invito esplicito a desistere, rivolto dal destinatario all'interlocutore. Sarà altresì utile riferire di eventuali violazioni della privacy che risultassero essere state integrate con maldestri tentativi di contatto del debitore presso il luogo di lavoro, gli amici e i parenti, senza nascondere le motivazioni per cui si stava effettuando tale ricerca.

Il Questore, una volta che sia stat presentata la richiesta di ammonimento, convocherà il presunto stalker ed ascolterà le persone informate dei fatti indicate dal debitore. Potrà anche, qualora lo ritenesse necessario, chiedere agli organi investigativi di acquisire ulteriori informazioni e/o prove sulla fondatezza di quanto esposto.

Completata l'attività istruttoria, il Questore potrà decidere se rigettare l’istanza, nel caso in cui gli elementi raccolti fossero valutati come non sufficienti a procedere. Oppure, ritenuti i fatti esposti fondati, attendibili e classificabili come espressione di atti persecutori o, comunque, come gravi indizi circa la possibilità che il reato di stalking sia effettivamente consumato in futuro, procederà all'emissione di un motivato decreto di ammonimento.

Il decreto di ammonimento potrà comportare, come conseguenza, la sospensione della licenza per le attività di recupero crediti e la procedibilità del reato d’ufficio. Il che significa che, nel caso in cui il soggetto ammonito dovesse continuare a reiterare, attraverso i propri dipendenti, condotte persecutorie nei confronti dei debitori, il Questore potrà procedere alla denuncia presso la Procura della Repubblica senza aver bisogno di una querela di parte.

Per porre una domanda sui comportamenti lesivi della dignità del debitore e su tutti gli argomenti correlati, accedi al forum, nella sezione riservata a debiti e sovraindebitamento.

17 Agosto 2013 · Chiara Nicolai