Recupero crediti per canoni di servizi di telefonia cellulare in abbonamento e per la tassa di concessione governativa

Com'è noto la Corte di cassazione a sezioni unite (sentenza 9565/14) ha riconosciuto come legittima la tassa di concessione governativa che assoggetta a prelievo fiscale la semplice stipula del contratto di abbonamento tra gestore di telefonia mobile (cellulare) e utente finale.

I giudici delle Corte di cassazione (sentenza 21777/14) hanno successivamente anche ribadito che la tassa di concessione governativa è dovuta congiuntamente al canone di abbonamento, in misura fissa mensile, diversa in ragione del tipo di utenza (5,16 euro/mese per utenza residenziale e 12,91 euro mensili per la clientela business) mentre il termine per il relativo versamento della tassa resta ancorato a quello previsto per il pagamento delle singole bollette emesse dal gestore di telefonia cellulare.

E' allora evidente che in caso di omesso o insufficiente pagamento dei canoni dovuti al gestore dei servizi di telefonia mobile in abbonamento, il debitore, oltre alle pretese di recupero crediti per le fatture al netto della tassa di concessione governativa, si vedrà recapitare dapprima un avviso di accertamento per evasione della tassa da parte dell'Agenzia delle entrate e successivamente, qualora dovesse persistere l'inadempimento, gli perverrà una richiesta di riscossione coattiva da Equitalia, tipicamente attraverso la notifica di una cartella esattoriale.

Il problema nasce nei casi, molto frequenti, in cui la disdetta dell'abbonamento ai servizi di telefonia mobile viene esercitata nei tempi previsti dal contratto ed il gestore, invece, non la recepisce, continuando ad esigere i canoni.

In una simile circostanza, mentre si potranno ignorare le ingiuste pretese della società telefonica, non altrettanto si potrà fare nei confronti dell'Agenzia delle entrate la quale, in media dopo due anni, notificherà l'ingiunzione dell'omesso pagamento della relativa tassa di concessione governativa con aggravio di sanzioni e oneri per interessi di mora.

A questo punto, al malcapitato utente non resta, per evitare di pagare ciò che non è dovuto, che seguire la strada del ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, se, come spesso capita, la richiesta di autotutela e la procedura obbligatoria di mediazione (reclamo) non dovessero sortire alcun effetto.

5 Settembre 2015 · Giovanni Napoletano


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