Tassa di concessione governativa sugli abbonamenti telefonici cellulari – Il punto

In base al quadro normativo delineato dal Codice delle comunicazioni elettroniche ed in tema di tassa di concessione governativa sugli abbonamenti telefonici cellulari, emerge che l'attività di fornitura di servizi di comunicazione elettronica resta comunque assoggettata ad un regime di autorizzazione da parte della Pubblica Amministrazione, con la particolarità che il contratto di abbonamento con il gestore del servizio radiomobile giustifica il mantenimento della tassa di concessione governativa prevista per l'utilizzo degli apparecchi di telefonia mobile, costituendo oggetto di tassazione.

Così si era espressa la Corte di cassazione con la sentenza 23052 del dicembre 2012. In dissenso era tuttavia intervenuta successivamente la Sezione tributaria della Corte Suprema, rimettendo la questione alle Sezioni Unite che, con la sentenza 9565/14, hanno definitivamente riaffermato la permanenza della tassa di concessione governativa sugli abbonamenti al servizio di telefonia cellulare.

Secondo i giudici di legittimità delle Sezioni Unite, le disposizioni di legge vigenti vanno interpretate nel senso che per stazioni radioelettriche (sottoposte a regime di autorizzazione da parte della Pubblica Amministrazione e per le quali va corrisposta la tassa di concessione governativa) debbano intendersi anche le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione e quindi per l'utilizzo degli apparecchi di telefonia mobile in abbonamento.

Peraltro, secondo la Corte di giustizia europea, il quadro normativo comunitario non osta ad una norma nazionale che preveda un tributo come la tassa di concessione governativa che assoggetti a prelievo fiscale la mera stipula del contratto di abbonamento tra il gestore di telefonia mobile (cellulare) e l'utente finale.

5 Settembre 2015 · Giovanni Napoletano


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!